Art. 1 – D
ENOMINAZIONE

Coro Polifonico San Biagio, in seguito riportato semplicemente con la voce <coro>.

 

Art. 2 – MOTTO

La promessa del Santo Patrono della città di Orbetello (GR): Manebo inter vos et ero protector vester.

 

Art. 3 – SIMBOLO

Immagine simbolica opportunamente elaborata e raffigurata che, di necessità, va riportata: sul labaro (se presente), sulle divise, sul raccoglitore/repertorio, sulla carta ufficiale (unitamente ad idoneo timbro), sulle locandine e/o manifesti.

 

Art. 4 – INNO

Salutis aram Blasius, erexit aegri accurrite languentiumque vindici, votiva dona ponite.

Cuicumque tristis obtinet angina fauces gutturis, cui semitam meabilem obex iniquus perstruit.

Huc pharmacis mortalibus curisque spretis advolet, potentiore Martyris, levandus arte et dextera.

Quam fortis ille et strenuus, suos dolores pertulit, tam mitis et clemens opem fert omnium doloribus.

Invicte Martyr servulos tuos ab hoste protege, infer salutem corpori refer quietem mentibus.

Sit summa laus et gloria, tibi superna Trinitas, dona precante Blasio beata nobis gaudia.

Amen. Alleluia!

 

Art. 5 – SEDE

La sede sociale, suscettibile di diversificata ubicazione, è la canonica della parrocchia.

 

Art. 6 – PRINCIPI GENERALI

Il coro si richiama all’insegnamento del Magistero della Chiesa [1]. Per un coerente adeguamento alla normativa, opportunamente due volte l’anno si terrà un incontro di spiritualità - gestito dal Parroco-Priore - propedeutico ad un periodo liturgico. Detto sacerdote è riconosciuto come guida spirituale del coro.

 

Art. 7 – SCOPI

Celebrare la verità del mistero, quale parte necessaria ed integrante della liturgia. Nel salvaguardare questa finalità, il coro, che non ha scopi di lucro: riconosce il canto gregoriano come “proprio della liturgia romana”; adotta canti che siano conformi allo spirito dell’azione liturgica sviluppando quello polifonico e quello popolare supportato dalla musica tradizionale.

Canto e musica sono a servizio delle persone che formano l’assemblea liturgica. Pertanto si privilegerà la scelta di canti liturgici in cui possa avere una qualche partecipazione l’assemblea stessa.

 

Art. 8 – AMBITO

Il coro s’impegna, altresì, a salvaguardare la tradizione e l’aspetto comunitario della liturgia col prestare un servizio - come detto - all’assemblea dei fedeli in tutti i <tempi forti> del calendario liturgico: Natale, Pasqua e Triduo Pasquale, Corpus Domini e Pentecoste; nelle feste della Madonna (Immacolata ed Assunta), del Patrono, della Dedicazione della Cattedrale, nelle celebrazioni officiate dal Vescovo e/o suo delegato, nella Messa del Te Deum di fine anno e, se di necessità, prestare servizio anche nelle chiese che ricadono sotto la giurisdizione della Parrocchia di S. Biagio. Inoltre, partecipare alle processioni (Venerdì Santo, Santo Patrono, Pace). Così dicasi per la rassegna dei cori.

Mentre, per eventuali e particolari occasioni e/o circostanze (matrimoni, anniversari, ricorrenze, etc.), la partecipazione non è obbligatoria, ma è lasciata alla libera decisione dei singoli coristi. In quest’ipotesi, sarà cura del <maestro del coro> valutare l’opportunità o meno del caso. Anche se non richiesto, di fronte ad un compenso elargito dai beneficiari di turno, interverrà il Consiglio nella sua collegialità per valutarne la destinazione.

La decisione di effettuare concerti in pubblico è di esclusiva competenza del Consiglio, preventivamente concordandone l’adesione col <maestro del coro> che dovrà esprimersi sul grado di preparazione dei coristi.

 

Art. 9 – ORGANI

Sono organi del coro:

a) l’Assemblea dei coristi: deve essere convocata almeno una volta all’anno.

b) il Consiglio: composto di n. 7 (sette) membri: cinque eletti dall’Assemblea (a maggioranza di preferenze espresse fra i cinque nominativi indicati da ogni votante); due prescelti dal <maestro del coro> fra i rappresentanti dei settori vocali, e dallo stesso <maestro> e dal Parroco-Priore (questi due ultimi d’ufficio, fatta salva la nomina elettiva del <maestro> a Presidente). Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un max. di due mandati. Pertanto, con un mese di anticipo sulla scadenza naturale, dovranno essere indette regolari votazioni di rinnovo. La loro funzione è a carattere gratuito e non dà diritto ad alcun compenso; così dicasi per il <maestro del coro>.

Gli eletti nominano al loro interno:

- il Presidente. In caso di suo impedimento o assenza le funzioni vengono svolte dal Delegato (vedi voce a seguire);

- un Delegato alle convocazioni (bacheca al portale d’ingresso del Duomo);

- un Delegato alla duplicazione/divulgazione dei brani e del repertorio.

- il Segretario. Cura gli ambiti gestionali l’eventuale fondo sostenuto da finanziamenti o elargizioni straordinari e organizza gli aspetti logistici di un’eventuale gita o pellegrinaggio. In presenza di una gestione contabile, deve attivarsi ad aprire un libretto postale nei modi di legge e deve presentare un semplice rendiconto da sottoporre in visione al Consiglio. Eventuali disponibilità saranno utilizzate per le necessità di aggiornamento culturale del coro; redige il verbale delle riunioni del Consiglio e di quelle dell’Assemblea.

Il <maestro del coro>, dovrà:

- provvedere ad educare i coristi al gusto artistico-musicale;

- studiare, interpretare ed eseguire forme d’espressione musicale in modo corale, prevalentemente polifonico ed a cappella e forme di animazione correlate alle sacre cerimonie liturgiche;

- cercare di recuperare ed eseguire la melodia gregoriana, essendo la cattedrale il luogo abituale dove si svolgono le cerimonie liturgiche;

- curare la prescelta dei brani compatibilmente idonei alle possibilità e agli impegni dei coristi;

- stabilire la durata e la cadenza delle prove settimanali concordandole preliminarmente con il Delegato alle convocazioni, con i coristi e conciliando l’esecuzione dei brani con l’organista e collaboratori;

- rappresentare il coro nell’ambito del Consiglio Pastorale Parrocchiale e, di conseguenza, essere il referente con l’Ufficio Diocesano di Musica Sacra.

Il Consiglio, nella sua collegialità, dovrà deliberare sull’attività del coro e sulle funzioni riflesse all’organizzazione dello stesso con la presenza di almeno quattro membri e il voto di metà più uno dei presenti; dovrà redigere il programma di massima e le date indicative delle sedute consiliari esternate con un congruo anticipo sui <tempi forti> della liturgia. Deve favorire un rapporto di amicizia tra tutti i coristi, promuovere e valorizzare la cultura musicale in sintonia con quanto previsto all’art. 6 (.)

Le riunioni del Consiglio avranno una cadenza bimestrale (salvo una convocazione straordinaria espressa dal Presidente).

Di ogni seduta deve essere redatto, su apposito registro, un verbale a firma del Presidente e del Segretario.

Le decisioni adottate devono essere segnalate all’intero coro anche mediante la bacheca.

 

Art. 10 – ADERENTI

Fanno parte attiva del coro tutti coloro - senza limite di numero - che lo richiedono anche verbalmente e che siano ritenuti vocalmente o strumentalmente idonei dal <maestro del coro>. Possono far parte del <gruppo> familiari o simpatizzanti ed anche soggetti di altre religioni, purché intendano perseguire o contribuire alle finalità statutarie evidenziate nell’art. 7 (.)

 

Art. 11 – DOTAZIONE

Ogni corista deve essere dotato di una divisa e di un raccoglitore per gli spartiti o testi. Detta divisa deve avere la caratteristica dell’essenzialità e dell’uniformità: entrambi (divisa e raccoglitore) devono recare ben visibile il simbolo esplicitato e dettagliato all’art. 3. A tutti è fatto obbligo indossare la divisa ogni qual volta il Consiglio ne disporrà l’uso. I coristi che per motivi personali non intendono continuare la loro attività nell’ambito del coro, sono tenuti a restituire la divisa avuta in dotazione gratuita.

 

Art. 12 – REPERTORIO

Con il <repertorio> dei canti, adeguato al tempo liturgico corrente, si curerà:

- di valutare la bontà musicale dei brani, la congruenza liturgica;

- di considerare primaria la partecipazione dell’assemblea ad una celebrazione ed il suo coinvolgimento comunitario;

- di mantenere un equilibrio fra le varie parti della celebrazione;

- di dotare in tempo utile i coristi dei brani prescelti e relativo spartito.

Detto repertorio, di volta in volta deve godere della preventiva autorizzazione del Parroco-Priore. Inoltre, quando possibile, se ne deve prevedere un’idonea raccolta [2] da presentare come sussidio ai fedeli durante una liturgia ed un periodico suo aggiornamento. Detto sussidio farà parte integrante di una mini biblioteca da individuare per praticità e funzione.

 

Art. 13 – DISCIPLINA

Pur ricercando sempre punti e modi d’intesa, resta il principio fondamentale che il coro deve seguire un percorso dove il rispetto della reciprocità è primario; dove il culto e il decoro della sacralità del luogo devono essere fortemente rispettati.

Pertanto, il mancato adeguamento alle norme statutarie e regolamentari, quali: l’assidua e responsabile frequentazione alle prove, il rispetto degli orari e del calendario liturgico, il comunicare preventivamente al Delegato delle convocazioni o altro corista l’impossibilità di presenziare ad una prova programmata, l’indossare la divisa ufficiale, sono considerati motivo per richiamare e correggere fraternamente l’inadempiente. Un’esclusione dal partecipare ad una manifestazione liturgica – in conseguenza a ripetute assenze alle prove – è a insindacabile giudizio del <maestro del coro>.

 

Art. 14 – EMENDAMENTI

Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei coristi, costituita in presenza della maggioranza assoluta degli aderenti in 1^ convocazione e di qualsiasi numero con la 2^ (sempre nello stesso giorno), e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 15 – NORMA TRANSITORIA

In questa fase, l’attuale Consiglio in carica, può peritarsi – in tempi brevi – per addivenire ad una nuova composizione degli organi rappresentativi del coro attraverso elezioni gestite coi criteri e modalità stabiliti nella presente normativa statutaria.

 

Art. 16 – NORMA FINALE

Assoggettare il presente atto alla registrazione del competente Ufficio per formalizzarne la sua efficacia.

                                                                     

                                                                      

                     


[1]   - alla costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium (in particolare ai capitoli n.112, 116 e 118);

- all’istruzione Musicam sacram redatta dalla Congregazione dei Riti il 5 marzo 1967;

- agli articoli nn.1156, 1157 e 1158 del capitolo secondo “La celebrazione sacramentale del Mistero pasquale” del Catechismo

della Chiesa Cattolica (C.E.I.: 1992);

- alla lettera apostolica del Santo Padre Giovanni Paolo II° del 4 dicembre 2003 (scritta nella ricorrenza del 40° della

<Sacrosanctum Concilium>;

- alla normativa sinodale in corso di sessione.

 

[2] attingendo da quello edito nel dicembre 1995 dall’Ufficio Liturgico Nazionale.